L’idea

Obiettivi

Statuto

Dati fiscali

Le persone

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE "MERKURIO - PROGETTI MUSICALI”

Art.1 - E' costituita un’Associazione denominata "MERKURIO - PROGETTI MUSICALI” con sede in Torino, via Vanchiglia 9 - 10124. L’Associazione ha la facoltà di istituire sedi secondarie, filiali o sedi operative in Italia.

Art.2 - La durata dell’Associazione è illimitata.

Art.3 - L’Associazione ha lo scopo esclusivo (non lucrativo) di progettare, fornire servizi o consulenze, organizzare e promuovere eventi per la divulgazione e lo studio di attività musicali e di spettacolo attraverso ogni forma di manifestazione culturale e potrà altresì svolgere e progettare attività formative e di ricerca nel campo della promozione ed organizzazione di attività culturali di tutti i generi, in particolare in quello musicale.

Membri e organi dell’Associazione

Art.4 - L’Associazione è formata dai membri promotori, come identificati nell'atto costitutivo, ed è aperto a tutti coloro che vi si vorranno iscrivere, previo versamento della quota annuale, assumendone la qualità di membro ed impegnandosi all'osservanza delle norme del presente Statuto.

Art.5 - Organi dell’Associazione sono: l'Assemblea dell’Associazione, formata dai membri dell’Associazione, il Consiglio Direttivo ed il Presidente del Consiglio Direttivo (Presidente dell’Associazione). Il Consiglio Direttivo resta in carica per anni 2 (due) ed alla scadenza potrà essere rieletto, rinnovato o riconfermato.
L'Assemblea dell’Associazione che si riunirà almeno una volta l'anno eleggerà, alla scadenza, il Consiglio Direttivo ed approverà il rendiconto finanziario.

Art.6 - La qualifica di membri organizzatori viene assunta dagli stessi promotori, i quali assumono la gestione dei fondi raccolti nonché dei loro frutti per la loro destinazione allo scopo di cui all'art.3 dell'atto costitutivo.

Art.7 - La perdita della qualità di membro dell’Associazione per casi diversi dalla morosità persistente di cui al precedente art.4 potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi infrazioni della solidarietà al presente Statuto.

Art.8 – L’Associazione adotterà una contabilità essenziale ma chiara e leggibile da chiunque. Alla fine di ogni anno verrà redatto un rendiconto finanziario che sarà a disposizione permanente di ogni membro del Associazione.

Patrimonio

Art.9 - Il patrimonio dell’Associazione sarà costituito da fondi elargiti da enti pubblici e privati, da fondi raccolti per pubblica sottoscrizione e dalle quote annuali dei membri dell’Associazione, il cui importo sarà stabilito verbalmente per annualità. L'associazione potrà accettare donazioni ed elargizioni liberali da parte di aziende e privati scuole, istituzioni, teatri ed in genere enti pubblici o privati.

Disposizioni generali

Art.10 - L'anno sociale si inizia con il primo di gennaio e si chiude il trentuno dicembre. Il primo anno sociale scadrà il trentuno dicembre 2002.

Scioglimento

Art.11 - In caso di scioglimento dell’Associazione, l'Assemblea procede alla nomina di un liquidatore e delibera circa la destinazione del patrimonio risultante dalle operazioni di liquidazione.